martedì, 26 maggio 2009
"La società non ha bisogno dei giornali, ha bisogno di giornalismo"
Clay Shirky
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categoria:informazione, giornali, mimir
sabato, 28 marzo 2009
Il 12 marzo 2009, il senatore Enrico Musso [FI] ha presentato un disegno di legge che promette di agevolare fortemente lo sviluppo dell'e-commerce b2b, affidando al processo di gestione dell'ordine di acquisto il compito di garantire le parti sui contenuti del contratto e rendendo così non necessario firmare, anche digitalmente, il modulo. E' evidente che, se venisse approvato, questo ddl semplificherebbe moltissimo l'attività degli operatori di e-commerce, aumentando le tutele per gli acquirenti nella stipulazione di contratti online.

Per capire come sia possibile compiere questa piccola rivoluzione giuridica, si deve considerare che la stragrande maggioranza degli acquisti di e-commerce riguarda beni e servizi per i quali non serve un contratto scritto. Tecnicamente, si chiamano contratti a "forma libera", come quelli che concludiamo quando acquistiamo, per esempio, libri o andiamo al ristorante. Anche se la forma scritta non è obbligatoria, quando il contratto prevede delle condizioni generali con la presenza di clausole svantaggiose per la parte che acquista, l'art. 1341 del Codice civile impone che queste clausole siano approvate per iscritto e separatamente.

Lo scopo di questa norma è garantire il contraente debole che firmando due volte è - o dovrebbe essere - messo a conoscenza di quello che sta facendo. In pratica, questa norma del Codice rende necessario stampare su carta il contratto, per consentire al contraente di firmare le clausole in questione. Oppure, in alternativa, sarebbe necessario utilizzare la firma digitale, che nei fatti non è decollata come strumento di massa, ed è difficile che lo diventerà. E' evidente che questo modo di fare riduce di molto l'efficenza dei processi di acquisto online, che ad oggi sostituiscono la firma delle clausole in questione con la selezione di una check-box. Si tratta di una soluzione pragmatica, ma non conforme alla legge che richiede espressamente l'accettazione in forma scritta. Il risultato è che tantissime transazioni online sono - almeno parzialmente - viziate dal punto di vista legale. D'altra parte, il sistema della doppia firma offre una garanzia puramente formale sul fatto che l'acquirente abbia letto, compreso e accettato le clausole a suo svantaggio. E' un dato di esperienza comune, infatti, che difficilmente leggiamo un contratto quando ce lo troviamo davanti, per non parlare di quello che accade con l'accettazione delle licenze d'uso dei software.

La novità del ddl Musso, un vero e proprio uovo di Colombo, sta nel prendere atto di come funzionano i processi di e-commerce: una procedura di acquisto ben gestita [vedi, su tutte quella di Amazon.com] è notevolmente più garantista per i diritti di entrambe le parti di una tonnellata di firme. Se il carrello online è ben progettato, infatti, è praticamente impossibile concludere l'acquisto per errore. E allora, perchè non applicare lo stesso principio anche all'approvazione delle clausole contrattuali? E proprio ragionando in questo modo che il ddl Musso prevede una semplice modifica all'art. 1341 del Codice civile, stabilendo che le clausole vessatorie hanno effetto se accettate anche "con modalità tecniche di manifestazione specifica del consenso diverse dalla forma scritta e/o dalla sottoscrizione, che garantiscano i requisiti di cui al precedente comma". In altri termini, dunque, quando la stipulazione avviene con sistemi tradizionali, si utilizza il sistema della doppia forma. Quando, invece, il contratto è online, spetta all'operatore di e-commerce progettare la sua piattaforma in modo che il processo tecnico garantisca l'effettiva conoscibilità, da parte dell'acquirente, degli obblighi che sta assumento.

Dunque, se da un lato questa modifica normativa consente ai venditori di poter applicare clausole che nei contratti online non sarebbe [facilmente] possibile utilizzare, dall'altro anche l'acquirente è maggiormente tutelato perchè viene concretamente ed effettivamente messo in condizioni di manifestare in libertà il proprio consenso. Inoltre, un effetto collaterale della proposta Musso è la riduzione delle frodi online: il venditore, infatti, sarebbe obbligato ad adottare un livello di trasparenza tale, da rendere molto difficile raggirare un cliente. Inoltre, il riferimento che il futuro nuovo articolo del Codice civile fa alle "modalità tecniche di manifestazione del consenso" è talmente ampio da non essere vincolato a questa o quella tecnologia - e non necessariamente all'utilizzo della Rete. Quello che conta, infatti, è solo il risultato: proteggere il contraente debole. Con quale strumento, invece, è del tutto irrilevante. E' evidente che, a differenza di quelle che fanno riferimento specifico a tecnologie e protocolli del momento - una norma così concepita è destinata a resistere all'evoluzione della tecnologia, dando certezze agli operatori.

Come detto in apertura, l'ambito di applicazione di questo disegno di legge è quello del b2b e non riguarda gli acquisti dei consumatori. Per questi ultimi, infatti, valgono le tutele del Codice del consumo che escludono assolutamente l'applicabilità di clausole svantaggiose. Ma questo non fa venir meno l'interesse per un'iniziativa che - una volta tanto - affronta di modo consapevole e corretto i problemi delle attività online e dimostra che sapendo in quali punti intervenire, non è necessario progettare architetture normative faraoniche per raggiungere un obiettivo.

Fonte dell'articolo: Andrea Monti, PCProfessionale n.217
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categoria:diritti, mimir
lunedì, 09 febbraio 2009
"La vita non sempre va conservata: il bene, infatti, non consiste nel vivere, ma nel vivere bene. Perciò, il saggio vivrà quanto deve, non quanto può. Osserverà dove gli toccherà vivere, con chi, in che modo e che cosa dovrà fare. Egli bada sempre alla qualità della vita, non alla lunghezza".
Lucio Anneo Seneca

"Io non voglio soffrire, io non ho della sofferenza un'idea cristiana. Ci dicono che la sofferenza eleva lo spirito; no la sofferenza è una cosa che fa male e basta, non eleva niente. E quindi io ho paura della sofferenza. Perché nei confronti della morte, io, che in tutto il resto credo di essere un moderato, sono assolutamente radicale. Se noi abbiamo un diritto alla vita, abbiamo anche un diritto alla morte. Sta a noi, deve essere riconosciuto a noi il diritto di scegliere il quando e il come della nostra morte".
Indro Montanelli

"A chi appartiene la tua vita? A Dio, risponderà qualcuno, ma è una risposta che non può avere forza di legge: può governare le scelte del credente, non del cittadino scettico e dell'ateo. E a quale Dio, del resto? Il Dio cristiano dei valdesi, in determinate circostanze, ammette l'eutanasia. A parlare in nome di un Dio è sempre un uomo, infatti. Dunque, la tua vita appartiene a te, oppure a un altro uomo. Ma in questo caso sarebbe schiavitù. Poiché la tua vita appartiene a te, solo a te spetta decidere quando e come porvi fine. È un diritto personale inalienabile, che fonda ogni altro diritto e senza il quale ogni altro diritto può essere revocato in dubbio".
Paolo Flores d'Arcais

Alla fine, come desideravi, libera.
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categoria:diritti, eutanasia, mimir
domenica, 01 febbraio 2009
"Il potere sta finendo in mano ai sistemi totalitari, di fatto vere e proprie tirannidi private".

"Una multinazionale è più vicina al totalitarismo di qualunque altra istitu­zione umana".

"La democrazia ha bisogno della dissoluzione del potere privato. Finché esiste il potere privato nel sistema economico, è una barzelletta parlare di democrazia. Non si può nemmeno parlare di democrazia, se non c'è un controllo democratico dell'industria, del commercio, delle banche, di tutto".


Noam Chomsky
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categoria:politica, economia, privatizzazione, mimir
venerdì, 30 gennaio 2009
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [RAEE] o semplicemente rifiuti elettronici, in lingua inglese "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE) o e-waste, sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono.

I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell'ambiente o in discariche e termovalorizzatori (inceneritore) con conseguenze di inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana. Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale. Questo tipo di rifiuti sono comunemente definiti RAEE e sono regolamentati dalla Direttiva RAEE (o Direttiva WEEE, da "Waste of Electric and Electronic Equipment"), recepita in Italia dal Decreto "RAEE".

Fonte: wikipedia


Un breve video su youtube che spiega il processo di formazione dell'e-waste e le conseguenze sull'ambiente e sul corpo umano: Video

Come sottolinea il video, nei paesi ricchi, per ridurre i costi legati allo smatimento dei rifiuti i canali tradizionali sono sostituiti da percorsi occulti e spesso illegali che dirottano una percentuale ingente di e-waste vero le discariche abusive in Africa e i centri di riciclaggio illeciti in alcuni paesi dell'Asia. Qui, a causa delle condizioni di estrema povertà e dell'assenza di tutele verso i lavoratori, molti, anche bambini, si guadagnano da vivere smontando o bruciando apparecchiature per recuperare i materiali riutilizzabili. Il tutto in assenza di controlli e protezioni, esponendo le persone ai pericoli diretti derivanti dal contatto o inalazione dei veleni e a quelli indiretti causati dall'inquinamento dell'aria, delle riserve d'acqua e del sottosuolo. Un reportage del fotografo Robert Knoth da una discarica di Karachi: Foto

Fonte: Sergio Lorizio, PCProfessionale n.215


Per favorire un acquisto più "verde" è possibile usufruire dei criteri [ed eventualmente della lista dei prodotti "ecologici"] dell'EPEAT [Electronic Product Environmental Assessment Tool].



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categoria:ambiente, tecnologia, mimir
venerdì, 23 gennaio 2009
Elementi di criminologia: due prospettive sul crimine organizzato nel III millennio [seconda parte].

Purtroppo l'autore non si vuol prestare a produrre una riduzione per questo blog... shame on you! Scherzo, s'intende.

Ergo: leggette il mostro direttamente e integralmente agli indirizzi riportati.
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categoria:letteratura, giacomo giorgetti
martedì, 20 gennaio 2009
Elementi di criminologia: due prospettive sul crimine organizzato nel III millennio [prima parte].

I due libri di cui l'articolo tratta:

Michael Woodiwiss - Gangster Capitalism

Moisés Naim - Illecito

PS: Avrà il blog l'onore di ospitare una sintesi dell'articolo-mostro? Speriamo e confidiamo nell'autore.
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categoria:letteratura, giacomo giorgetti
domenica, 18 gennaio 2009
Adesso anche gli ebrei si sono comportati come nazisti e tutta la mia anima ne è scossa... Ovviamente dobbiamo nascondere al pubblico questi fatti... Ma devono essere indagati.
Aharon Cizling, ministro dell'Agricoltura, 1948


Per reprimere la resistenza palestinese, un ufficiale israeliano di alto rango ha sollecitato l'esercito "... ad analizzare e a far proprie le lezione su come l'armata tedesca combattè nel Ghetto di Varsavia". A giudicare dal recente massacro dell'esercito di Israele nella Cisgiordania - ha colpito le ambulanze e i medici palestinesi, ha ucciso dei bambini palestinesi "per sport" [scritto da Chris Hedges del "New York Times"], ha rastrellato, ammanettato e incapucciato tutti gli uomini palestinesi dai 14 ai 45 anni, cui sono stati stampati i numeri di riconoscimento sulle braccia, ha torturato indiscriminatamente, ha negato l'acqua, l'elettricità, il cibo e l'assistenza medica ai civili palestinesi, ha usato dei palestinesi come scudi umani e ha abbattuto le loro case con gli abitanti ancora all'interno - sembra che l'esercito di Israele abbia seguito i suggerimenti di quell'ufficiale. Ma se gli israeliani non vogliono essere accusati di essere come i nazisti, devono semplicemente smettere di comportarsi da nazisti.
Norman G. Finkelstein, 2002


Tratto da "Perchè ci odiano" di Paolo Barnard.
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categoria:palestina, politica, mimir
domenica, 28 dicembre 2008
Segnalo 2 articoli davvero interessanti apparsi di recente su Carmilla nella sezione New Italian Epic. Buona lettura.

Letteratura come network [26 novembre 2008]

Alzare il culo, adesso! Riflessioni su New Italian Epic 2.0 [2 dicembre 2008]


Per chi non sapesse cosa sia il New Italian Epic [NIE] ecco il link a wikipedia: New Italian Epic

Esiste peraltro un gruppo costituitosi attraverso il social network di aNobii il cui accesso è libero per poter discutere di questo genere letterario.
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categoria:letteratura, mimir, new italian epic
martedì, 16 dicembre 2008
Con 2 provvedimenti del 10 e del 15 ottobre 2008 il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha stabilito alcuni importanti principi in materia di phishing, che sono estremamente utili sia per gli investigatori, ma soprattutto per gli utenti che hanno subito lo svuotamento del proprio conto corrente.

Con il primo provvedimento il tribunale ha stabilito quali tipi di danni possono essere richiesti dalle banche dei correntisti vittime della truffa e dai correntisti stessi, mentre con il secondo ha affermato il principio che i "financial manager" [i soggetti che mettono a disposizione del phisher il proprio conto corrente per far sparire i soldi] devono essere processati nel luogo dove risiedono, rendendo quindi impossibile un processo unitario.

Il phishing si compone di tre parti: con la prima il malintenzionato prende conoscenza delle credenziali di accesso all'Internet banking della vittima. Con la seconda il phisher trasferisce una somma sul conto del "financial manager" che, alla terza fase, ritira i contanti e li spedisce da qualche parte tramite i servizi di money transfer.

Le indagini della Procura di Milano hanno fondamentalmente individuato i "financial manager", ma non hanno raggiunto gli autori materiali della truffa. Dunque il processo in corso riguarda in concreto solo coloro che sono intervenuti successivamente alla sottrazione di denaro. Nei confronti di questi soggetti, banche e correntisti hanno formulato pesanti richieste risarcitorie, ma mentre quelle dei clienti truffati sono state riconosciute valide senza problemi, quelle degli istituti di credito sono state accolte solo parzialmente. In sede di costituzione di parte civile le banche presenti avevano richiesto il risarcimento del danno all'immagine, per l'uso illecito di nome, marchio, logo ecc., e quello per i costi sopportati per le campagne di informazione e prevenzione nei confronti della clientela.

Rispetto alla prima richiesta, il giudice ha ritenuto che il "financial manager" [o, più prosaicamente, il riciclatore di denaro sporco], intervenendo solo successivamente, non ha nessuna cognizione della provenienza dei fondi e pertanto non può avere arrecato alcun danno all'immagine della banca. Sulla seconda domanda il tribunale ha ritenuto che "le spese sostenute dagli enti, invero, appaiono connesse al fenomento generale e alla obiettiva esistenza di possibilità di aggressione del patrimonio per via informatica, ma non sono di per sè riconducibili all'azione dei singoli rei. Per analogia, sarebbe come sostenere che gli autori dei delitti di rapina in danno di istituti di Credito debbano rispondere civilmente delle spese sostenute per i dispositivi di sicurezza, gli allarmi, i servizi di vigilanza e similli". Per cui, prosegue l'ordinanza, "soltanto l'esistenza di un preciso obbligo contrattuale in capo all'istituto depositario di tenere indenne il cliente da ogni tipo, o quanto meno da questo tipo, di aggressioni alla provvista depositata potrebbe attribuire all'ente la qualità di danneggiato diretto dal reato".

In altri termini, la banca può essere danneggiata direttamente solo se nei contratti dell'Internet banking si è assunta la responsabilità di garantire il cliente da frondi informatiche [e nessuna banca lo fa, ovviamente]. È pur vero, continua il giudice, che alcune banche presenti in giudizio hanno restituito le somme ai correntisti, ma lo hanno fatto sulla base di valutazioni commerciali [es. conservazione del rapporto con il cliente] e non perchè avessero una qualche colpa dell'accaduto. E questo non è un danno risarcibile.

Con il secondo provvedimento il tribunale ha affrontato, invece, il problema della competenza territoriale per i processi a carico dei riciclatori e ha stabilito che ciascun imputato deve essere processato nel luogo dove si trova il suo domicilio. Il maxi processo milanese che vedeva coinvolte più di centocinquanta persone, dunque, si diluisce in una miriade di rivoli. La ragione della scelta sta, secondo il giudice, nel fatto che manca la prova di una qualche forma di "associazione strutturale" fra i phisher e i "financial manager" e pertanto costoro non possono essere processati in modo unitario perchè, allo stato, ci si trova di fronte a comportamenti individuali che dunque devono essere trattati uno per volta.

Quali indicazioni pratiche si possono trarre, soprattutto dal punto di vista del cliente truffato, da questi due provvedimenti? La prima, molto chiara, è che la banca non è automaticamente obbligata a risarcire il correntista, a meno di uno specifico accordo contrattuale in questo senso. Anche se in realtà, ma il tribunale non entra in questo ambito, ci potrebbe essere una responsabilità della banca se le misure di sicurezza dell'Internet banking non sono adeguate all'evoluzione degli attacchi. La seconda, altrettanto evidente, è che pur denunciando la truffa subita, è difficile riuscire a ottenere la restituzione delle somme sotratte. Il phisher, infatti, è sistematicamente irreperibile [e nemmeno identificato], mentre il "financial manager", l'unico "a tiro" degli invesigatori, potrebbe non essere nelle condizioni di risarcire alcunchè. La terza, è che i costi dell'azione legale si preannunciano abbastanza consistenti e altrettanto non recuperabili, per cui c'è anche il rischio di aggiungere il danno di affrontare ancora spese, alla beffa di essere stati truffati.

Fonte dell'articolo: Andrea Monti, PCProfessionale n.213
postato da: AseMimir alle ore 13:21 | Permalink | commenti (1)
categoria:diritti, mimir