lunedì, 14 luglio 2008
Se un filosofo è un uomo cieco, in una stanza buia, che cerca un gatto nero che non c'è, un teologo è l'uomo che riesce a trovare quel gatto.

Bertrand Russell
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venerdì, 04 luglio 2008

Alla base del successo c’è l’impegno della comunità di volontari che ha contribuito a far registrare il maggior numero di download nell’arco di 24 ore.

Mozilla ha annunciato oggi di essere entrata nel Guinness dei Primati per il maggior numero di download di un software effettuati nell’arco di 24 ore. La cifra record di 8.002.530 milioni di download è stata registrata in concomitanza con il lancio di Firefox 3, la nuova versione dell’ormai celebre browser open source e gratuito di Mozilla.

In attesa del lancio ufficiale – avvenuto lo scorso 17 giugno - i sostenitori di Mozilla in tutto il mondo avevano contribuito a far crescere l’attesa facendo registrare una cifra superiore a 1,7 milioni di adesioni per scaricare Firefox 3 durante il Download Day. Inoltre, sono state organizzate feste dedicate al Download Day a livello locale e i banner promozionali presenti online che ricordavano l’imminente evento del Download Day hanno generato oltre 40 milioni di impressions. La comunità  globale di Mozilla ha celebrato l’obiettivo storico di entrare a far parte del Guinness dei Primati con feste in oltre 25 nazioni, compresa una “download fest” della durata di 24 ore, battezzata “Camp Firefox” tenutasi a Mountain View, in California, presso il quartier generale di Mozilla.

“L’entusiasmo e la creatività dei sostenitori di Firefox sono stati fondamentali per conseguire questo risultato ed entrare a far parte del Guinness dei Primati”, ha affermato Paul Kim, VP Marketing di Mozilla. “I membri della nostra comunità non si sono limitati a spargere la voce ma hanno dato vita ad una varietà di iniziative che sono riuscite a mobilitare milioni di persone; persone certe che Firefox sia in grado di garantire la migliore esperienza possibile di navigazione nel web”.

"In veste di arbitro e archivista dei fatti più sorprendenti al mondo, Guinness World Records è lieta di aggiungere al proprio elenco delle meraviglie il record conseguito da Mozilla", ha dichiarato Gareth Deaves, Records Manager di Guinness World Records. "Mobilitare oltre 8 milioni di utenti Internet nell’arco di 24 ore è un risultato decisamente notevole. Ci teniamo, inoltre, a congratularci personalmente con la comunità Mozilla e ad esprimere il nostro apprezzamento per il duro lavoro e l’intensa passione che ha saputo dimostrare".

Per ulteriori informazioni riguardanti il record da Guinness dei Primati conseguito da  Mozilla visitare: http://www.spreadfirefox.com/it/worldrecord


Fonte: mozillaitalia.it

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venerdì, 30 maggio 2008
Solo un'informazione di servizio.

Mozilla ha annunciato oggi di voler stabilire il record mondiale per il maggior numero di download di un programma effettuato nell'arco di 24 ore. Il tentativo di stabilire il nuovo record per il Guinness dei Primati è previsto in occasione della giornata di lancio di Firefox 3; giornata che per l'occasione verrà denominata Download Day.

Ecco il link per aderire all'iniziativa: http://www.spreadfirefox.com/it/worldrecord
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lunedì, 26 maggio 2008

Un contrasto radicale divide le due stirpi divine degli Asi e dei Vani, nelle quali si incarnano aspetti dell'esistenza opposti ma ugualmente necessari. Per questo la guerra divina non potrà che concludersi con un patto nel quale siano integrate le diverse componenti.

"Si racconta che il popolo degli Asi e quello dei Vani ebbero una volta un conflitto e che quella fu la prima guerra del mondo. Era avvenuto che una donna della stirpe dei Vani, una perfida strega di nome Gullveig, si era introdotta nel Paese degli Asi allo scopo di portarvi cupidigia e corruzione. Costei era una maga e praticava quell'arte, detta seiðr, ritenuta assai sconveniente per gli uomini, ma molto praticata dalle femmine malvagie.

Per porre fine al suo comportamente scellerato non restava agli Asi che una soluzione: ucciderla. Così Gullveig fu catturata, trafitta con la lancia e arsa nella sala di Odino. Ciononostante ella rinacque. Tre volte la strega fu arsa e tre volte tuttavia rinacque.

L'aggressione contro Gullveig, benchè non avesse ottenuto l'effeto desiderato, scatenò la guerra fra le due stirpi divine. Odino mosse con l'esercito contro i Vani e scagliò la lancia sulla turba guerriera: quello fu il segnale della battaglia. Null'altro si sa del conflitto se non che ebbe andamento alterno; il recinto degli Asi fu distrutto e i Vani armati e minacciosi poterono calpestare il sacro terreno di Ásgarðr. Alla fine fu stabilita una tregua e le due parti si scambiarono degli ostaggi.

I Vani mandarono presso gli Asi gli eminenti fra loro, Njörðr e i suoi figli Freyr e Freyja. Con loro partù anche il saggio Kvasir. Costoro furono accettati fra gli Asi con pari dignità e divennero come loro sacerdoti sacrificatori. Freyja fu fatta sarcedotessa e per prima insegnò agli Asi la magia che era comune fra i Vani. Njörðr dal conto suo dovette rinunciare alle nozze con la sorella, poichè fra gli Asi era proibito il matrimonio fra parenti così stretti. Da parte loro gli asi mandarono fra i Vani il dio di nome Hœnir, e con lui partì Mimir che era dotato di grandissima sapienza. Non appena Hœnir giunse in Vanaheimr, fu eletto dai Vani loro capo; Mimir però era sempre con lui e lo consigliava in ogni cosa. Tuttavia se Hœenir si trovava a dover prendere una decisione importante senza avere Mimir accanto, demandava sempre ad altri la scelta. Per questo i Vani sospettarono che gli Asi avessero barato nello scambio degli ostaggi; presero dunque Mimir, lo decapitarono e mandarono la testa agli Asi. Odino prese la testa, la spalmò con alcune erbe perchè non putrefacesse, cantò degli incantesimi e la rese potente con la magia, così che essa parlava con lui e gli rivelava molte cose nascoste. È detto che Odino conserverà la testa di Mimir fino all'ultimo giorno, quando essa proferirà per lui parole di saggezza."

In questa breve storia è possibile riconoscere due elementi significativi all'interno di tutta la mitologia norrena [e non solo]: la guerra e la pace. La prima simboleggia un'esplosione di forze le quali si manifestano della forma eccessiva e incontrollata dell'ardore guerriero che è al contempo collera e calore. È considerata momento indispensabile di contrapposizione in cui si trovano i presupposti di una pace stabile che instauri armonia e giustizia sul piano cosmico e su quello sociale. La pace nel mondo nordico ha doppio significato: come saggezza [incarnata da Kvasir] che concilia le diverse componenti garantendo ordine al cosmo e come stato di armonia e di abbondanza di beni. Lo stato di armonia ed equilibrio in tutti gli strati dell'essere è spesso attribuito a Dei della fecondità.

Tratto da “I Miti Nordici” di Gianna Chiesa Isnardi

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sabato, 26 aprile 2008
Il tema delle indagini giudiziarie online – specie in relazione ai casi di peer-to-peer – è sicuramente quello che negli ultimi tempi sta animando aule di giustizia e mezzi di informazione. Basta pensare al clamore suscitato dal famigerato caso Peppermint [in cui un’etichetta musicale aveva ottenuto un ordine -  poi revocato – dal tribunale di Roma che imponeva a un Isp di consegnare i dati degli utenti che facevano file sharing] e dalla posizione del Garante dei dati personali che ritiene illegittimo il tracciamento massivo degli utenti che fanno peer-to-peer. In mezzo stanno gli utenti che lamentano la violazione della loro privacy con argomenti che a volte – va detto per onestà intellettuale – sono difficilmente condivisibili, perché non si può invocare la tutela del proprio diritto come strumento per violare quello degli altri. Da tempo nelle aule di giustizia avvocati e magistrati si confrontano sui criteri che dovrebbero caratterizzare la cosiddetta “prova informatica” giungendo a soluzioni non sempre condivise e comunque non univoche.

A mettere dei punti fermi su questa delicata vicenda sono arrivate due recenti decisioni giudiziarie emanate il 28 marzo 2008 dal tribunale di Sulmona e il 1° aprile 2008 dalla seconda sezione penale della Corte d’appello di Milano.

Il primo processo riguardava un caso di diffusione di immagini pedopornografiche via peer-to-peer [WinMx, nel caso specifico] gestito dalla polizia postale di Napoli che, usando agenti sotto copertura, si è collegata alla macchina di un utente, ha scaricato i file disponibili in condivisione e poi, accertatane la natura illegale, ha proceduto con ulteriori indagini nei confronti del provider che risultava assegnatario dell’Ip usato per la connessione. Una volta ottenuto il nominativo del cliente dell’Isp, la polizia postale ne ha perquisito il domicilio sequestrando il computer presumibilmente utilizzato per commettere il reato. Al processo, tuttavia, l’indagine della polizia ha dimostrato delle serie manchevolezze. È infatti emerso che in realtà non era stato identificato con assoluta certezza l’utente che al momento del collegamento avrebbe posto in condivisione i file incriminati. Questo, non solo perché non era stata verificata la sincronizzazione del computer utilizzato dall’ufficiale di polizia giudiziaria con quello dell’Isp [trattandosi di Ip dinamico, la precisione degli orologi dei computer coinvolti è essenziale], ma anche perché in sede di perquisizione la polizia non ha cercato impronte digitali o altri campioni biologici sulla tastiera del PC [accertamento che avrebbe consentito di associale l’uso della macchina a una specifica persona]. Dal momento che nella casa dell’indagato abitavano più persone la certezza informatica è svanita rapidamente e il processo si è inevitabilmente concluso con una assoluzione.

Il secondo processo era la fase di appello di un caso di accesso abusivo a una nota banca online commesso da due tecnici di una altrettanto nota multinazionale ICT. In primo grado i due, accusati di accesso abusivo aggravato a sistemi di pubblica utilità e abuso della qualità di operatore del sistema, erano stati condannati anche per essersi collegati in modo illecito a un router di un ISP e a un server di un ente di ricerca, entrambi usati come “ponti” per poi commettere l’intrusione. A nulla è valso evidenziare che gli autori dell’accesso erano convinti di eseguire un normale penetration-test e che la polizia postale di Milano non aveva nemmeno periziato le macchine vittima degli attacchi. Il processo di appello ha ribaltato in pieno la sentenza di primo grado, assolvendo i due tecnici da tutte le accuse. In modo particolare, per quanto riguarda gli accessi ai sistemi “ponte”, ha giocato un ruolo decisivo il fatto che non essendo stati compiuti atti di indagine nei confronti delle due macchine in questione, non c’era alcuna prova di quello che era effettivamente successo.

Il filo comune che lega i due procedimenti è quello del rapporto fra le indagini informatiche e quelle “tradizionali”. Molto spesso, per svariate ragioni, quando le procedure di indagine delle forze di polizia vengono messe in discussione durante un processo emergono aspetti di incompletezza che poi possono compromettere l’esito di un processo. Le indagini informatiche, infatti, non sono considerate uno strumento integrativo di quelle tradizionali ma tendono a sostituirle. Il risultato pratico però, è che se la digital investigation, non è eseguita con precisione assoluta è troppo vulnerabile alle difese degli imputati che hanno più di un argomento per mettere in crisi l’impianto accusatorio.

Questa situazione di incertezza dovrebbe essere – speriamo – definitivamente risolta dall’approvazione della Convenzione sul crimine informatico [post: Diritti e indagini]. Grazie alle modifiche apportate ai metodi di investigazione, infatti, l’autorità inquirente dovrà necessariamente fare un massiccio ricorso agli strumenti della computer forensics per garantire integrità e attendibilità dei dati che acquisisce presso operatiti telefonici, Isp e provati cittadini. Ci sarà sicuramente un periodo di transizione in cui anche l’utilizzo di queste nuove metodiche di indagine creerà problemi di applicazione e interpretazione della legge ma alla fine si dovrebbe riuscire a evitare che i processi per computer crime vengano decisi [a favore o contro l’imputato] su questioni puramente formali, invece che di occuparsi dei fatti criminosi veri e propri.

Fonte dell’articolo: Andrea Monti, PcProfessionale n.206
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giovedì, 10 aprile 2008

La nuova Destra

Non ce l’abbiamo con i neri e gli africani,
solo non vogliamo che ci rubino il lavoro.
Non ce l’abbiamo con gli omosessuali,
solo che non vogliamo che ci contaminino col loro morbo.
Questa è una Destra nuova che vuole battersi per il
rispetto della civiltà e della democrazia.
Non ce l’abbiamo con gli zingari,
solo non vogliamo che mettano in pericolo
la nostra comunità.
Non ce l’abbiamo con gli extracomunitari
solo non vogliamo che occupino le nostre case.
Questa è una Destra nuova che vuole mettersi
dalla parte del cittadino e del lavoratore.
La pelle, la lingua, la razza non c’entrano.
E se non capite questo siete degli ebrei!
 

 
Leggi eccezionali

Non ci servono leggi eccezionali per la droga,
non ci servono leggi eccezionali per la mafia,
per la criminalità,
piccola o grande che sia…
quelle che abbiamo vanno bene,
non distraiamoci con falsi problemi!
Non perdiamo tempo a discutere di competenze
e di disposizioni,
di territori e di giurisdizioni,
di super-prefetti e super-magistrati…
Perdersi in cavilli non servirà a niente,
non porterà a nessun risultato,
nessun beneficio,
nessun vantaggio reale.
Cos’è questa foga legiferatoria?
Non ci servono leggi eccezionali,
abbiamo delle ottime leggi…
Ci basti non applicare quelle!

 

Mafia e politica

Sono contento che sia finita.
Continuare così avrebbe logorato la mia integrità,
la stessa mia vita e quella di chi,
suo malgrado,
si trova al mio fianco.
Non sapere con chi stare, vivere per se stessi
e contro se stessi…
Sono contento che mi abbiano scoperto,
non lo considero una punizione,
non lo considero un castigo.
Il vero castigo è vivere nel terrore,
essere costretti a mentire a se stessi
e a coloro che ci amano.
Vivere nel terrore di essere scoperti, smascherati,
messi a confronto con i valori traditi.
I propri valori.
Sono contento che sia finita.
Oggi posso ricominciare da capo:
sono pronto,
so come ritrovare l’entusiasmo di lavorare per ciò in cui
si è sempre creduto, per la fede che si è scelta.
Il futuro non mi spaventa,
saprò redimermi,
saprò come farmi perdonare.
Sono un uomo nuovo oggi, a sessant’anni,
com’ero nuovo a venti quando cominciai.
Come allora non avrò paura.
Sono contento che mi abbiano scoperto.
Sono contento che sia finita.
La politica, tra l’altro questa politica non mi è mai piaciuta granchè…

 

Corrado Guzzanti

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mercoledì, 09 aprile 2008

Ecco a voi il dio del tuono e del fulmine, l’ammazza giganti e il supremo protettore degli Uomini: Thor.

 
È un dio della stirpe degli Asi assai amato e venerato, tanto che la sua figura, che in epoca pagana rivaleggiava per la supremazia con Odino, fu in seguito tenacemente opposto al «bianco Cristo», il nuovo dio proveniente dal Sud.

Thor è detto fratello di Meili, figlio di Odino e di Jörð, sposo di Sif, padre della fanciulla Þruðr e di Móði. Un altro figlio, Magni, ha avuto con la gigantessa Járnsaxa. Thor è anche patrigno di Ullr e figliastro di Vingnir e Hlóra. Egli ha inoltre due servitori, Þjálfi e Röskva, che gli furono affidati dal padre [forse un gigante].

La dimora di Thor ha nome Þrúðheimr «Paese della forza» o anche Þrúðvangar «campi della forza». Là egli possiede la sala Bilskírnir, forse «[luogo] sereno [solo] per brevi attimi]». Essa ha cinquecento e quaranta stanze con arcate ed è la più grande fra le dimore degli Dei.

Thor possiede un’arma eccellente, che è il martello Mjöllnir donatogli dai nani: per impugnarlo ha bisogno di speciali guanti di ferro. Inoltre ha una cintura di forza: quando se ne cinge, la sua potenza divina raddoppia.

Thor è il dio del tuono e come tale è molto antico; la sua figura è parallela ad altre simili nella tradizione indoeuropea: Indra, Taranis, Giove. Come Juppiter è infatti inteso nella interpretatio romana, il che appare soprattutto dal nome del «giovedì», che è in antico nordico Þórsdagr. Parallelo a Thor è anche il dio Horagalles della tradizione lappone, che probabilmente da lui deriva [il nome è tratto verosimilmente da Þórrkal].

I tuoni e i fulmini che scuotono il cielo durante le tempeste sono manifestazioni della sua potenza divina. Del tuono si dice che viene provocato dal passaggio nel cielo del carro del dio. Il nome stesso del dio significa «tuono». Alla sua abitudine di spostarsi nel cielo sul carro trainato da due capri fa riferimento l’appellativo che gli viene attribuito di ÖkuÞórr «Thor del carro». Il lampo, simbolo visibile del dio [accanto al tuono che, come si è detto, ne è la manifestazione udibile], concentra il potere sovrano creatore o distruttore dell’energia celeste: è fuoco dal quale scaturisce l’acqua feconda della pioggia.

L’arma da cui è prodotto è il martello magico del dio, che rappresenta l’utensile nel quale è concentrata e posseduta la potenza del dio del cielo. Sotto forma di croce uncinata, ascia o martello, quest’arma è raffigurata con molta frequenza nell’iconografia. Il martello di Thor fa funzione consacratrice, cioè di trasmissione dell’energia divina potente contro i demoni. Con il suo martello Thor consacra anche l’unione coniugale. Il potere antidemoniaco dell’arma di Thor ne fa strumento eccellente della lotta contro i giganti, demoni dell’oscurità e del caos, dei quali il dio è il massimo antagonista. Thor è inoltre nemico di Loki – figura strettamente legata ai giganti – e artefice del suo imprigionamento; un tempo tuttavia egli era stato suo compagno di viaggio. Il dio appare altresì come nemico dei nani, che al pari dei giganti appartengono a un «altro mondo». All’impegno nella lotta contro i demoni Thor sacrificherà la vita: è scritto infatti nelle profezie che egli nell’ultimo giorno combatterà con il serpe di Miðgarðr un duello per entrambi mortale.

Thor è senza dubbio uno degli Dei supremi del Nord. Numerosi fonti lo citano come il più adorato fra gli Dei. Numerosi sono i suoi appellativi, segno dell’estrema antichità del suo culto, tra i quali: Atli «[colui che] aspira [alla lotta]»; Einheri «[colui che] combatte da solo»; Harðvéurr «potente protettore»; VéÞormr, probabilmente «protettore del tempio». Il culto di Thor rispecchia per molti versi la mentalità e le tradizioni della Sippe [nel mondo germanico la comunità delle persone unite da parentela]. A esso pare infatti opporsi il culto di Odino, figura che incarna il modello dei componenti del comitatus [gruppo ristretto di guerrieri scelti che unendo i propri sforzi per il conseguimento di un’affermazione personale, seguivano un condottiero con il quale condividevano il proprio ideale di vita]. L’antagonismo fra i due Dei trova un riflesso mitologico nel Canto di Hárbarðr in cui essi si affrontano in un duello verbale. Thor è infatti protettore dell’ordine stabilito e promotore della fertilità. È significativo che egli sia stato senza dubbio il dio più venerato in Islanda, Paese dove si erano rifugiati coloro che volevano salvaguardare l’antica tradizione in contrasto con le crescenti istanze di rinnovamento. Ma la venerazione per Thor fu comunque assai diffusa in tutto il Nord e perdurò a lungo. Il suo declino avvenne per l’avvento della nuova religione e il suo culto fu estirpato solo con grande difficoltà.

Tratto da “I Miti Nordici” di Gianna Chiesa Isnardi

 

FOLKEARTH – RHYMING WITH THUNDER

Great God of the storm,
Ruler of the skies above,
Mighty ever-warrior Thor
Thy name we call

Descend to Midgard
Great God of the gloom,
We summon you!

Rhyming with thunder, chant the holy Galder!
Modi, Thruder, Magni - Thor!
Master of the tempest, lord of wintry call,
Modi, Thruder, Magni. He is Thor, one and all!

Swing thy holy hammer
Warriors revel in the sight
With swords upraised
To hail the pouring rain

I greet thee chariot rider,
Frost giants bane!
Never fall, always uphold this battle hymn of old!

Mortal kinsmen die,
As crops wither and subside
Wealth is passing by
Yet eternal remains a glorious deed
s name!

A legacy of honor, legend for tomorrow!
For what glory warriors await
Once their heyday goes under
Save a skald
s praise, rhyming with thunder?

Swing thy holy hammer
Warriors revel in the sight
With swords upraised
To hail the pouring rain

I greet thee chariot rider,
Frost giants bane!
Never fall, always uphold this battle hymn of old!

Rhyming with thunder, chant the holy Galder!
Modi, Thruder, Magni - Thor!
Master of the tempest, lord of wintry call,
Modi, Thruder, Magni
.
He is Thor, one and all!

fonte: metal-archives.com

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martedì, 01 aprile 2008

A camere sciolte, lo scorso 27 febbraio il Senato ha approvato definitivamente il progetto di legge S2012 che applica la Convenzione di Budapest sul crimine informatico e modifica il decreto legislativo 231/01 sulla responsabilità penale delle imprese. La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Cosa significa, in pratica, tutto questo? Cominciamo dalla Convenzione di Budapest sul crimine informatico. A distanza di quattordici anni circa, il Parlamento ha modificato la legge sui reati informatici recependo la Convenzione sul crimine informatico. La novità più importante della legge è sicuramente il pesante intervento sulle tecniche di indagine utilizzate dalle forze di polizia.

Gli articoli 244 [perquisizione] e 247 [ispezione] del codice di procedura penale sono stati modificati, imponendo alla polizia giudiziaria di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. Queste modifiche pongono fine a un dibattito che da anni si trascinava nelle aule di giustizia e che vedeva contrapposto chi - tipicamente, le forze di polizia  - riteneva di poter sequestrare e analizzare computer senza adottare particolari cautele tecniche a chi - gli avvocati - chiedeva il rispetto dei principi fissati dalla computer forensics [la disciplina che studia il modo di eseguire le “autopsie informatiche”]. Dall’entrata in vigore della legge, le forze di polizia sono obbligate ad adottare questi sistemi. Il che implica decidere quali sono quelli che hanno un qualche valore giuridico, e stabilire regole tecniche chiare per l’esecuzione delle operazioni. Quello che sarà interessante vedere, ora, è l’effetto di questa nuova legge sui processi in corso. Senza entrare in complessi ragionamenti interpretativi, potrebbero esserci infatti degli spazi, estremamente ristretti, per sostenere che le nuove norme sulle indagini informatiche diano ragione a chi ha sostenuto l’inutilizzabilità delle prove digitali acquisite senza rispettare gli standard della computer forensics. La conseguenza sarebbe “annulare” il valore di prova di molte operazioni di polizia.

Al di là degli aspetti giuridici, comunque, è pensabile che queste modifiche normative alle tecniche di indagine aprano finalmente in modo serio il mercato dello sviluppo di applicazioni, piattaforme [specie open source] e servizi per magistratura e avvocatura. Cambiano, parzialmente, anche le norme sui sequestri informatici registrando un piccolo passo avanti e confermando la validità di quanto associazioni per la tutela dei diritti civili online stanno sostenendo, in Italia e all’estero, da oltre dieci anni. Le autorità devono sequestrare [senza alterarli] i soli file interesse di indagine [e non i supporti che li contengono, o le macchine] quando questi risiedono presso operatori telefonici Isp e uffici postali. Mentre, e non si capisce il perché di questa disparità di trattamento, quando intervengono presso un provato cittadino sono ancora liberi di sequestrare interi computer [monitor e tappetini dei mouse compresi, come accade ancora oggi ininterrottamente dal 1995 http://www.alcei.it/?p=53]. Viene infine estesa anche alle perquisizioni informatiche la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere anche in presenza di misure di sicurezza. La norma potrebbe quindi essere interpretata nel senso che sarebbe addirittura legittimo “bucare” un sistema, se non se ne possiedono le password, pur di accedervi e prendere le prove.

Dal punto di vista dei reati, viene introdotto quello di falsa dichiarazione al certificatore di firme elettroniche: in pratica, è sanzionato con la reclusione fino a un anno il furto di identità o l’uso di false generalità nei confronti di chi deve certificare l’identità del titolare di una firma elettronica. Simmetricamente, la legge punisce il certificatore di firma elettronica che non rispetta le regole normative per il rilascio dei certificati di qualificati. Inoltre la legge tenta di razionalizzare i reati che puniscono il cracking di sistema e il danneggiamento di informazioni. Sono previsti, in successione, i reati di: danneggiamento di dati, informazioni e programmi [fatto esteso da uno specifico articolo anche a quanto utilizzato dallo Stato ed enti pubblici], danneggiamento di sistemi informatici [che punisce esplicitamente gli attacchi di DoS] anche di pubblica utilità.

Modifiche anche per la disciplina dei dati personali per quanto riguarda la data retention dei dati di traffico. Su semplice disposizione delle autorità di polizia che esegue indagini preventive, e anche su richiesta di autorità straniere, operatori e Isp sono obbligati a conservare i dati di traffico per almeno novanta giorni. È una magra consolazione, o rassicurazione, il fatto che la richiesta di data retention preventiva debba essere convalidata dal pubblico ministero entro le quarantotto ore successive alla sua esecuzione. Infine, vale la penna evidenziare la modifica alla disciplina della responsabilità penale delle imprese [DLGV 231/01]. Questa norma impone alle imprese di adottare dei complessi schemi di gestione interna per evitare che amministratori, dirigenti, o dipendenti con ruoli di responsabilità, possano commettere reati a vantaggio dell’azienda stessa, tramite le strutture aziendali [come per esempio nel caso Enron, o quello di Parmalat]. La legge appena approvata dal senato allunga la lista dei reati che le imprese devono prevenire, includendo anche molti reati informatici e in particolare quelli relativi alle falsificazioni di file, agli accessi abusivi e alle frodi digitali. Questo significa che - per potersi tirare fuori dai guai ed evitare di pagare sanzioni che possono arrivare fino a un milione e mezzo di euro - le imprese dovranno rivedere i propri processi di gestione dei sistemi informatici per far si che i livelli di sicurezza dichiarati nelle policy aziendali corrispondano effettivamente a quelli in concreto utilizzati. È la fine della “sicurezza di carta”?

Fonte dell’articolo: Andrea Monti, PCProfessionale n.205

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martedì, 04 marzo 2008

Se tutti i nostri grandi progetti per il Paese non verranno realizzati, me ne tornerò a casa mia, dove sto tanto bene [Silvio Berlusconi, Corriere della Sera, 27 aprile 2001].


Meno tasse per tutti

«Abbattimento della pressione fiscale

- con l’esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui [11.362 euro, nda];

- con la riduzione al 23% dell’aliquota per i redditi fino a 200 milioni [103.291 euro, nda];

- con la riduzione al 33% dell’aliquota per i redditi sopra i 200 milioni;

- con l’abolizione della tassa di successione e della tassa sulle donazioni.»    

È l’8 maggio 2001, mancano cinque giorni alle elezioni, quando Silvio Berlusconi, sulla scrivania di ciliegio offerta da Bruno Vespa a «Porta a porta», mette la riduzione delle imposte al primo posto del suo «Contratto con gli italiani».

Cinque anni dopo, la promessa non è stata mantenuta. Le due aliquote non sono entrate in vigore. La pressione fiscali è rimasta sostanzialmente immutata. Secondo il documento di programmazione economico e finanziaria del governo Berlusconi per il 2006-2009, era pari al 42,2% del PIL del 2001; ed è scesa ad appena il 41,7% nel 2004. Secondo altre stime più attendibili, è anzi complessivamente aumentata con le tasse degli enti locali e le ondate di rincari delle tariffe.

L’unico obiettivo centrato è l’abolizione della tassa di successione e di quella sulle donazioni. Nel primo Consiglio dei ministri del Berlusconi-2, è stata approvata la riforma dell’imposta di successione. Una legge per superricchi. L’Ulivo aveva già abbattuto la tassa fino ai 350 milioni di lire per ogni erede con un’aliquota del 4%. Il 90% dei cittadini era al di sotto della franchigia. A Berlusconi, però, non bastava. Mentre Bill Gates si batteva per mantenere la tassa in America, il nostro premier l’aboliva. Permettendo così ai suoi eredi di risparmiare in futuro, secondo una stima dello stesso Berlusconi, almeno 58 miliardi di lire. OBIETTIVO FALLITO.

 
Città più sicure

«Attuazione del “Piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini” che prevede tra l’altro l’introduzione dell’istituto del “poliziotto, carabiniere o vigile di quartiere” nelle città con il risultato di una forte riduzione del numero dei reati rispetto agli attuali 3 milioni».

I crimini commessi nel 2001 non sono stati 3 milioni ma 2.163.826. Negli anni seguenti non solo non diminuiscono, ma aumentano. Nei primi 24 mesi di governo Berlusconi la criminalità ha ripreso a correre: tra il 2001 e il 2004 si verifica un incremento del 6,7% e il numero di reati toccherò quota 2.456.826 [rapporto Censis, reso pubblico il 3 dicembre 2004]. Tra il luglio 2003 e l’agosto 2004, i reati denunciati per i quali è stata iniziata l’azione penale sono il 3,7% in più dello stesso periodo del 2002-2003 [procuratore generale Francesco Favara, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2005]. OBIETTIVO FALLITO.

 
Pensioni più dignitose

«Innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese».

Solo 1 milione e 800 mila incasseranno effettivamente l’aumento. Ma gli aventi diritto, stando alla lettera della promessa, sono il quadruplo. La Uil dichiara che nel 2001 gli anziani che ricevono una pensione inferiore ai 516 euro sono 5.901.244. Secondo l’economista Tito Boeri, alla fine del 2002 sono addirittura saliti a 8 milioni. Insomma, per il 75% dei pensionati l’impegno di Berlusconi non vale. Per mantenere la parola data servirebbero ogni anno dagli 11,5 ai 17 miliardi di euro. Per questa mancanza di denaro si decide di aumentare solo la pensione minima a chi ha più di 70 anni, sempreché non cumuli un reddito di coppia superiore ai 6880 euro annui. In barba al Contratto con gli italiani, che non faceva alcuna distinzione. «Fatto l’annuncio, gabbato l’anziano» commenterà nel gennaio 2004 Dario Di Vico sul Corriere della Sera. OBIETTIVO FALLITO.

 
Più lavoro per tutti

«Dimezzamento dell’attuale tasso di disoccupazione con la creazione di almeno 1 milione e mezzo di nuovi posti di lavoro».

Nei cinque anni di governo Berlusconi, i disoccupati sono diminuiti, ma di poco. Non certo dimezzati. Nel 2001 il tasso di disoccupazione era del 9,9%, cinque anni dopo è sceso al 7,1% [dati Eurostat]. L’incremento totale degli occupati tra il 2001 e il 2005 è stato in tutto di 1 milione e 74 mila unità[dai Sole-24-Ore, 8 gennaio 2006]; a questa cifra, però, vanno detratti gli immigrati clandestini che un lavoro l’avevano già prima del 2001 e che Berlusconi infila tra i «nuovi occupati» solo perché hanno regolarizzato la loro posizione uscendo dal sommerso: 343 mila persone sulle oltre 650 mila ammesse alla sanatoria. I nuovi posti scendono così a 731 mila: meno della metà di quelli promessi. OBIETTIVO FALLITO.

 
Più cantieri per tutti

«Apertura dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal “Piano decennale per le Grandi Opere” considerate di emergenza e comprendente strade, autostrade, metropolitane, ferrovie, reti idriche e opere idro-geologiche per la difesa dalle alluvioni».

Secondo il Sole-24-Ore del 6 gennaio 2006, nemmeno questo obiettivo – peraltro generico [aprire i cantieri non è la stessa cosa di costruire le opere] – è stato raggiunto. Si è raggiunto appena il 21,4% degli investimenti previsti dalla legge [dati Ministero delle Infrastrutture]. Infatti sono stati appaltati cantieri per 51,2 miliardi su un totale di 173. Rispetto agli esecutivi precedenti il governo Berlusconi qual cosina in più è stato capace di farla ma di certo non si può sostenere che abbia mantenuto la quinta promessa. OBIETTIVO FALLITO.

 
Se non mantengo vado a casa

«Nel caso in cui al termine dei 5 anni di governo almeno 4 su 5 di questi traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche».

Pur avendo mancato tutti e cinque i traguardi, Silvio Berlusconi si ricandida [nel 2006 e quest’anno]. Così non mantiene nemmeno il sesto e ultimo punto. OBIETTIVO FALLITO.

 
È il bugiardo più sincero che ci sia, è il primo a credere alle proprie menzogne. È questo che lo rende così pericoloso. Non ha nessun pudore. Berlusconi non delude mai: quando ti aspetti che dica una scempiaggine, la dice. Ha l’allergia alla verità, una voluttuaria e voluttuosa propensione alle menzogne. “Chiagne e fotte”, dicono a Napoli dei tipi come lui. E si prepara a farlo per cinque anni
[Indro Montanelli, 2001].

 Berlusconi era il mio Dio. Adesso sono ateo [scritta su un muro di Bari, 2005].

 

 I processi

1. Bugie sulla P2:  falsa testimonianza – reato dichiarato estinto per intervenuta amnistia.

2. Tangenti alla guardia di finanza: corruzione – assoluzione con formula dubitativa.

3. All Iberian 1: finanziamento illecito ai partiti – reato prescritto, condanna al pagamento delle spese processuali.

4. All Iberian 2: falso in bilancio – prosciolto perchè «il fatto non è più previsto dalla legge come reato».

5. Medusa Cinema: falso in bilancio – assoluzione con formula dubitativa.

6. Terreni di Marcherio: appropriazione indebita, frode fiscali, falso in bilancio – assoluzione dall’appropriazione indebita, dalla frode fiscale e dal primo falso in bilancio, il secondo falso in bilancio è coperto da amnistia.

7. Caso Lentini: falso il bilancio -  la posizione di Berlusconi è stralciata da quella degli altri coimputati in seguito all’approvazione de lodo Maccanico-Schifani.

8. Bilanci Fininvest 1988-1992: falso in bilancio e appropriazione indebita – reato caduto in prescrizione grazie ai termini «abbreviati» della riforma del falso in bilancio del governo Berlusconi.

9. Consolidato Fininvest: falso in bilancio – prescrizione a causa della berlusconiana legge sul falso in bilancio.

10. Lodo Mondadori: corruzione giudiziaria – reato prescritto.

11. Sme-Ariosto 1: corruzione giudiziaria – assolto per insufficienza di prove.

12. Sme-Ariosto 2: falso in bilancio – reato prescritto.

13. Diritti televisivi: falso in bilancio, frode fiscale, appropriazione indebita – parte delle accuse cadute in prescrizione, processo sospeso per la campagna elettorale.

14. Mazzette a Mills: corruzione in atti giudiziari – in corso.

15. Telecinco: violazione della legge antitrust e frode fiscale in Spagna – in corso.

16. Mafia: concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro sporco – indagini archiviate per scadenza dei termini massimi concessi per indagare.

17. Bombe del 1992 e del 1993: concorso in strage - indagini archiviate per scadenza dei termini massimi concessi per indagare.

Tony Blair? Non puoi più credergli. Bush? Non so cosa dire. Berlusconi? Non capisco come è riuscito a non finire in prigione [Jeremy Irons, 2005].

Mai visto un innocente darsi tanto da fare per farla franca [Daniele Luttazzi, 2002].

L’Italia è rappresentata nel mondo da una barzelletta che cammina [Furio Colombo, 2005].

Quando vado all’estero tutti mi battono una mano sulla spalla per farmi coraggio [Umberto Eco, 2006].

Berlusconi non ha idee: ha solo interessi [Indro Montanelli, 2001].

 
Fonte dell’articolo: “Le mille balle blu” di Peter Gomez e Marco Travaglio, BUR.


Concludo con questo video... dicendo: appunto.

postato da: AseMimir alle ore 16:52 | Permalink | commenti (6)
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mercoledì, 27 febbraio 2008

I titolari dei diritti d’autore stanno cercando da molto tempo di costringere gli internet provider [italiani e stranieri] a rivelare tramite cause civili [dirette ad ottenere un semplice risarcimento danni] l’identità degli utenti che violerebbero la legge tramite connessioni P2p. Una recente decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee [Caso C 275/06, deciso il 29/1/2008] stabilisce chiaramente che questo non è possibile e che i dati di traffico possono essere comunicati solo alla magistratura e solo in caso di indagini penali.

Scrive la sentenza che le direttive sulla protezione dei dati personali, sulla tutela del diritto d’autore nella società dell’informazione e sul commercio elettronico “non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile”.

Questa decisione è scaturita dalla richiesta formulata alla Corte europea da un tribunale spagnolo che doveva decidere su una causa promossa da un titolare di diritti d’autore contro la compagnia spagnola Telefonica. Nell’ambito della controversia, il titolare dei diritti interpretava le direttive comunitarie in materia di proprietà intellettuale sostenendo di avere il diritto di pretendere di ottenere dalla compagnia Telefonica l’elenco dei soggetti che avrebbero scambiato illegalmente opere protette via P2p. Posizione diametralmente opposta quella di Telefonica che, invece, riteneva prevalente la normativa sulla protezione dei dati personali. Di fronte a questo contrasto di posizioni il giudice spagnolo non riteneva che la legge nazionale fosse sufficiente a dirimere la controversia e interpellava la Corte di giustizia su un punto molto chiaro: è possibile che il diritto comunitario consenta che la tutela del diritto d’autore in sede civile prevalga sulla tutela del diritto alla riservatezza del trattamento dei dati personali?

Prima di procedere, tuttavia, è necessario fare una breve digressione sulla differenza fra responsabilità civile e penale. La prima [meno grave] è basata sul concetto di “chi rompe, paga”. In altri termini, quando non si rispetta un contratto o si provoca un qualche danno involontario, si devono risarcire i danni provocati, ma non si può essere condannati alla reclusione, non si può essere intercettati, perquisiti e via discorrendo. La responsabilità penale invece, è quella che vale in caso di reati, e dunque il magistrato ha poteri estremamente più estesi. Proprio perché questi poteri di indagine sono molto ampi e violano [anche se per un fine superiore] i diritti individuali, certe azioni non possono essere compiute in un normale processo civile. Ed proprio questo il punto in discussione nella sentenza europea. La Corte ha ragionato in questo modo: è vero che alcune direttive impongono agli Stati membri di garantire una efficace protezione alla proprietà intellettuale, ma questo non può essere fatto a danno dei diritti fondamentali della persona. E infatti in nessuna norma delle direttive di cui il titolare dei diritti spagnolo chiedeva l’applicazione, ci sono disposizioni che impongo “ di interpretare le suddette direttive nel senso che vincolano gli Stati membri a istituire un obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile”. Ma la corte spinge anche oltre, e fissa un limite alle decisioni dei parlamenti nazionali: “In sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità”. Sembra ovvio, ma evidentemente non è così; ed è francamente preoccupante che ci sia voluta la Corte europea per stabilire un principio di civiltà giuridica e democratica.

La decisione della Corte europea scrive dunque [speriamo definitivamente] la parola “fine” sui tentativi delle lobby dei titolari dei diritti di far approvare leggi ed emanare sentenze che – per la tutela di interessi privati – ledono il sistema delle garanzie giuridiche e dei diritti individuali, oltre che danneggiare la diffusione di internet. Nel corso del tempo, restando nei confini italiani, questi tentativi sono stati i più disparati. Dalle furiose reazioni alla sentenza della Pretura di Cagliari del 1996, che per prima, giudicando un caso di duplicazione abusiva di software distinse lo scopo di lucro [meritevole di pena] , da quello di profitto [fonte di sola responsabilità civile], alla massiccia quantità di diffide inviate via mail agli Isp italiani. Dal tentativo di imporre l’obbligo di cooperazione degli Isp nel testo del famigerato “Patto di San Remo” [una sorta di autoregolamentazione dei provider, controllata dal Ministero delle comunicazioni] al “caso Peppermint”.

Nello stesso tempo però, bisogna riconoscere, con altrettanta franchezza, che questa sentenza non può essere interpretata come una “licenza di duplicare abusivamente”. In altri termini, da nessuna parte la Corte europea ha scritto che lo scambio non autorizzato di opere protette è legalizzato e pertanto gli utenti che scambiano opere tutelate non possono “nascondersi” dietro uno schermo giuridico che, in realtà, è inesistente.

Fonte dell’articolo: Andrea Monti, PCProfessionale n.204

postato da: AseMimir alle ore 12:22 | Permalink | commenti (5)
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